Sez. 5 - , Sentenza n. 7332 del 12/11/2018 Ud. (dep. 18/02/2019) Rv. 275379 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Reato di competenza del giudice di pace connesso con altro di competenza del tribunale – Sentenza di appello confermativa della condanna per il primo reato con annullamento in relazione al reato più grave - Annullamento della Corte di cassazione – Individuazione del giudice di rinvio – Altra sezione della corte d’appello - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza della corte d'appello che si sia pronunciata su un reato residuo di competenza del giudice di pace, dopo avere annullato la decisione impugnata nella parte in cui - a seguito di riqualificazione ex art. 521 cod. proc. pen. - aveva ritenuto la sussistenza di un diverso e più grave reato determinante la competenza per connessione del tribunale, ex art. 6, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il giudice del rinvio va individuato in altra sezione della corte d'appello che ha emesso la sentenza. (In motivazione la Corte ha precisato che, rimanendo incerta, a seguito dell'annullamento disposto in appello, la qualificazione giuridica delle condotte che avevano determinato l'attribuzione della competenza al giudice superiore, trova applicazione l'art. 623 cod. proc. pen. secondo cui il giudice di rinvio va individuato in un ufficio giudiziario equiordinato a quello che ha emesso la sentenza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)