Sez. 5, Sentenza n. 552 del 07/07/2016 Cc. (dep. 05/01/2017) Rv. 268593 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE | Reati di competenza del giudice di pace - Omessa applicazione del sistema sanzionatorio dettato dal D.Lgs. n. 274 del 2000 - Illegalità della pena - Sussistenza - Rilevabilità in sede di legittimità anche in caso di ricorso inammissibile per cause diverse dalla tardività - Sussistenza - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE
L'illegalità della pena, derivante dalla erronea applicazione, da parte del Tribunale, delle sanzioni previste dagli artt. 22 e ss. cod. pen. in luogo di quelle previste dagli artt. 52 e ss. D.Lgs. 274 del 2000, può essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità investito di ricorso che, per cause diverse dalla sua tardività, appaia inammissibile. (In applicazione del principio, la Corte ha proceduto all'annullamento, senza rinvio, della decisione di merito adottata in violazione dell'art. 63 del citato D.Lgs., escludendo che l'errore possa essere emendato dal giudice di esecuzione, in quanto la rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio che esula dal suo ambito di intervento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)