Sez. U, Sentenza n. 11075 del 10/11/1997 (Rv. 509698 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Cooperative edilizie operanti con il contributo dello Stato - Controversie tra socio e cooperativa - Aventi ad oggetto delibera di esclusione del socio o il rendiconto - Giurisdizione del giudice amministrativo previo ricorso alle apposite commissioni di vigilanza - Controversie attinenti invece il trasferimento della proprietà degli alloggi o pretese risarcitorie - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Natura esclusiva.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE
Nel caso di cooperative edilizie operanti con il contributo dello Stato, incluso quello inerente agli interessi sui mutui agevolati, le controversie tra socio e cooperativa aventi ad oggetto l'impugnazione della delibera di esclusione o il rendiconto spettano alla cognizione del giudice amministrativo, previo ricorso alle apposite commissioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 131 R.D. 1165 del 1938, in quanto attinenti rispettivamente alla qualità di socio ed ai rapporti sociali; rientrano invece nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà degli alloggi o la pretesa risarcitoria per danni nei confronti delle cooperative e dei loro amministratori.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)