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Sez. U, Sentenza n. 7341 del 27/07/1998 (Rv. 517513 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE | Cooperative operanti con il contributo dello Stato - Controversie tra socio e cooperativa relativamente allo scopo sociale - Impugnativa di delibera di decadenza di socio per morosità - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Conseguenze - Giudizio arbitrale - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517513-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE

Con riferimento ad una cooperativa edilizia fruente del contributo statale, è sottratta alla giurisdizione ordinaria, e conseguentemente non può costituire oggetto di arbitrato, l a controversia relativa all'impugnazione della delibera di decadenza di un socio dalla relativa qualità per morosità, in quanto tale controversia, afferendo alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni richieste per l'assegnazione dell'appartamento, e quindi alla realizzazione dello scopo sociale, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo prevista in materia dagli art. 131 e 133 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 con riferimento alla fase antecedente alla assegnazione in proprietà dell'appartamento o alla stipulazione del mutuo individuale. (Nella specie la S.C., nel dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, ha annullato senza rinvio le impugnate sentenze della Corte d'appello, la quale, invece di dichiarare la nullità per difetto di giurisdizione del lodo arbitrale, aveva dichiarato il lodo nullo per altri motivi e poi aveva provveduto sulla domanda nel merito; e ha altresì precisato che la disposta cassazione comporta l'annullamento sia del giudizio di impugnazione del lodo, sia dello stesso giudizio arbitrale).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 133

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)