Sez. U, Sentenza n. 868 del 07/12/1999 (Rv. 531900 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Controversia concernente l'esclusione di un socio da cooperativa ammessa a contributo statale - Devoluzione della controversia in via amministrativa alle commissioni di vigilanza - Rilevanza del motivo di esclusione del socio - Esclusione.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In tema di cooperative edilizie fruenti di contributo erariale, a norma dell'art.131 primo comma R.D. 1165 del 1938, spetta alla commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (ora commissione regionale ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 655 del 1964) la cognizione in via amministrativa di tutte le controversie "tra socio e socio o tra socio e cooperativa in quanto riguardino rapporti sociali"; appartiene pertanto alla cognizione della predetta commissione la controversia relativa all'esclusione del socio, senza che possa rilevare il motivo che ha dato origine a tale esclusione, essendo assolutamente indifferente che si tratti di questioni amministrative e tecniche, oppure di questioni di conflittualità nell'ambito societario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 com. 1 CORTE COST., DPR 23/05/1964 num. 655 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)