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Sez. 3, Sentenza n. 882 del 20/03/1969 (Rv. 339247 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - PRINCIPALE - INTERVENTO DEL LEGITTIMATO NEL PROCESSO PROMOSSO DAL NON LEGITTIMATO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339247-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - INTERVENTO VOLONTARIO - PRINCIPALE - INTERVENTO DEL LEGITTIMATO NEL PROCESSO PROMOSSO DAL NON LEGITTIMATO - AMMISSIBILITA.*

La facolta concessa ad ogni interessato di intervenire nel processo sussiste indipendentemente dalla effettiva esistenza o meno, nel soggetto che ha inizialmente proposto la domanda giudiziale, delle condizioni necessarie all'esperimento di detta domanda, sicche il soggetto legittimato ad intervenire puo sostituirsi al non legittimato, anche nel corso del processo, (nella specie, nel corso del giudizio di primo grado) nell'Esercizio dell'Azione giudiziale, attenendo la legittimazione ad agire dell'attore alle condizioni non ai presupposti dell'Azione, ai quali ultimi soltanto e applicabile il principio secondo cui essi debbono esistere al momento della domanda. (V. 1699-68, massima n. 333538).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)