Sez. L, Sentenza n. 1666 del 06/06/1974 (Rv. 369850 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- AZIENDE ELETTRICHE - PERSONALE - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 19 APRILE 1962 - COMPENSO UNA TANTUM - CARATTERE DI RETRIBUZIONE - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE- AZIENDE ELETTRICHE - PERSONALE - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 19 APRILE 1962 - COMPENSO UNA TANTUM - CARATTERE DI RETRIBUZIONE - SOGGEZIONE AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.*
I compensi versati una tantum dalle aziende elettriche (prima della successione dell' ENEL)ai dipendenti in servizio per effetto dell'accordo interconfederale del 19 aprile 1962 allo scopo di soddisfare le aspettative di carattere economico dei dipendenti stessi in attesa della stipulazione del nuovo contratto collettivo di lavoro, hanno carattere retributivo, non valendo la corresponsione una tantum a far assumere ai relativi versamenti la caratteristica di una gratificazione non retributiva, quando detti versamenti risultino dovuti per legge o per contratto (come nella specie), e cio in relazione sia all'art 27, secondo comma, del tu sugli assegni familiari approvato con DPR 30 maggio 19 55 n 797, sia all'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153 che ha ampliato il concetto di retribuzione includendovi tutto cio che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro. (V 3200'72, mass n 360989).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27 com. 2, Contr. Coll. 19/04/1962, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)