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Sez. 2, Sentenza n. 3200 del 23/10/1972 (Rv. 360989 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - DIFFERENZE - SOGGEZIONE O MENO ALLE CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI.*
Stato
decisa il 1972-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360989-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - IN GENERE - DIFFERENZE - SOGGEZIONE O MENO ALLE CONTRIBUZIONI PREVIDENZIALI.*

Nel rapporto di lavoro subordinato l'elemento della corresponsione di una somma una tantum vale a far escludere carattere retributivo al versamento ed a fargli assumere natura di gratificazione o elargizione, se il versamento medesimo sia effettuato dal datore di lavoro non in esecuzione di un Obbligo, ma per sua unilaterale concessione. Se, invece, il versamento, sebbene fatto una tantum, risulti imposto al datore di lavoro per convenzione o per legge, allo stesso va riconosciuto carattere di retribuzione. In questa seconda ipotesi le somme corrisposte sono soggette a contribuzione previdenziale obbligatoria, ai sensi della legge sugli assegni familiari.*

Riferimenti normativi: Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)