Sez. 5, Sentenza n. 7702 del 27/03/2013 (Rv. 626217 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esimente della buona fede dell'operatore ex art. 220, comma secondo, lett. b) del Regolamento CEE n. 2913 del 1992 - Presupposti per l'applicabilità - Onere per l'operatore di dimostrare la propria buona fede - Sussistenza - Riconoscibilità dell'errore - Rilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di imposizione fiscale delle importazioni, l'esenzione prevista dall'art. 220, comma secondo, lett. b), del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 (Codice doganale comunitario), che preclude la contabilizzazione "a posteriori" dell'obbligazione doganale in presenza di un errore dell'autorità doganale e della buona fede dell'operatore, intende tutelare il legittimo affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi. Per essere applicata, essa richiede un compiuto esame da parte del giudice sulla ricorrenza della buona fede, che va dimostrata dal soggetto che intende avvalersi dell'agevolazione, attraverso la prova di tutti i presupposti necessari perché resti impedito il recupero daziario: a) un errore imputabile alle autorità competenti; b) un errore di natura tale da non poter essere riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, ed in ogni caso determinato da un comportamento attivo delle autorità medesime, non rientrandovi quello indotto da dichiarazioni inesatte dell'operatore; c) l'osservanza da parte del debitore di tutte le disposizioni previste per la sua dichiarazione in dogana dalla normativa vigente.(In applicazione del principio, la S.C. ha negato l'errore occulto commesso in via autonoma dalle Autorità Doganali locali, in quanto esso impedendo l'immediata riscossione del tributo, non era di natura tale da non poter essere ragionevolmente scoperto dal debitore in buona fede, trattandosi nella specie di importazione di lampade elettroniche dalle Filippine, cui era applicabile un'aliquota di dazio antidumping).
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 114, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 220 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)