Sez. 5, Sentenza n. 4755 del 03/03/2006 (Rv. 587555 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Decreti legislativi n. 471 e n. 472 del 1997 - Sanzioni per omesso versamento dell'ILOR - Incidenza - Esclusione - Infrazioni per tardiva vidimazione del libro giornale e per tardiva risposta a questionario - Eliminazione della norma incriminatrice o dell'obbligo - Sanzioni - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie ed a seguito dell'entrata in vigore dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, mentre l'abolizione dell'ILOR non ha comportato la caducazione delle sanzioni applicate per il suo omesso pagamento (in quanto il relativo obbligo deve ritenersi cessato solo a partire dal momento in cui è divenuta operativa l'IRAP, ai sensi dell'art. 36, primo comma, lett. b), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), le infrazioni relative alla tardiva vidimazione del libro giornale ed alla tardiva risposta a questionario non sono più sanzionate a seguito della eliminazione della norma incriminatrice o dell'obbligo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)