Sez. 5, Sentenza n. 8717 del 30/05/2003 (Rv. 563771 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Abolizione dell'Ilor e contestuale istituzione dell'Irap - Conseguenze - Cessazione dell'obbligo di pagamento dell'Ilor - Condizioni e limiti temporali.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
L'obbligo del pagamento dell'ILOR deve ritenersi cessato soltanto a partire dal momento in cui è divenuta operativa la nuova imposta dell'Irap di cui all'art. 36 comma primo lett. B) del D.Lgs. n.446 del 1997, sicché, sino a tale data, è rimasto in vigore il precetto primario che ne imponeva il pagamento e, conseguentemente, anche quello sanzionatorio, in caso di omesso pagamento.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1997 num. 446 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)