Sez. 4, Sentenza n. 1508 del 24/10/2013 Ud. (dep. 15/01/2014) Rv. 258484 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Decesso degli occupanti di un immobile determinato dalle esalazioni di una stufa a gas mal funzionante - Responsabilità del proprietario - Assenza di un contratto di locazione in forma scritta - Posizione di garanzia - Sussistenza - Condizioni.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
Nel caso di morte degli occupanti di un immobile determinato dalle esalazioni di monossido di carbonio prodotte da una stufa a gas priva di idonei dispositivi di sicurezza, la responsabilità per omicidio colposo del proprietario può sussistere anche se non sia stato stipulato un contratto di locazione in forma scritta (forma richiesta "ad substantiam" dall'art. 1 della legge n. 431 del 1998), qualora sia provata l'instaurazione per fatti concludenti di un rapporto di comodato gratuito, anticipatore degli effetti della futura locazione. (Nel caso di specie, l'inquilino aveva ricevuto dal proprietario le chiavi dell'immobile, aveva intrapreso lavori di imbiancatura delle pareti e aveva allacciato le utenze a suo nome).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)