Sez. 4, Sentenza n. 4616 del 30/01/2026 Ud. (dep. 03/02/2026) Rv. 289336-01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE | Locatore d'azienda - Cosa locata per l'esercizio della panificazione - Dovere contrattuale di consegna della cosa in buono stato manutentivo - Sussistenza - Omessa manutenzione straordinaria della canna fumaria - Correlazione eziologica rispetto all'evento causativo della morte dell'ospite della struttura ricettiva sovrastante il panificio - Posizione di garanzia - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE
Integra il delitto di omicidio colposo la condotta del locatore di un immobile adibito a panificio che, in violazione del dovere contrattuale di consegnare la cosa locata in buono stato manutentivo, ha omesso di provvedere alla manutenzione straordinaria della canna fumaria, struttura essenziale per lo svolgimento della panificazione, le cui pessime condizioni sono eziologicamente correlate all'evento causativo della morte per intossicazione da monossido di carbonio di un ospite di una struttura ricettiva ubicata al piano sovrastante il panificio.
Cod. Pen. art. 583 com. 1 lett. 1, Cod. Pen. art. 583 com. 1 lett. 3, Cod. Pen. art. 590 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2562
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)