Sez. 2, Sentenza n. 10652 del 13/12/1994 (Rv. 489159 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE | Installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili - Rispetto delle distanze ex art. 889 comma secondo cod. civ. - Necessità - Estensione alle canne fumarie - Esclusione - Distanze fissate per queste ultime nei regolamenti locali - Obbligo di osservanza - Sussistenza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE
La distanza di almeno un metro dal confine che l'art. 889 comma 2 cod. civ. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni. Detta norma, pertanto, non è applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art. 890 cod. civ. e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)