Sez. 2, Sentenza n. 4089 del 13/07/1979 (Rv. 400592 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - DISTANZA DI UN METRO - OBBLIGO DI OSSERVANZA - CONDIZIONI - CANNE FUMARIE PER LA DISPERSIONE DEI FUMI DALLE CALDAIE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER TUBI - IN GENERE - DISTANZA DI UN METRO - OBBLIGO DI OSSERVANZA - CONDIZIONI - CANNE FUMARIE PER LA DISPERSIONE DEI FUMI DALLE CALDAIE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - DISCIPLINA APPLICABILE.*
La distanza di almeno un metro dal confine, che l'art 889, comma secondo cod civ prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose, e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo del vicino, in relazione alla naturale possibilita di trasudamenti ed infiltrazioni. Detta norma, pertanto, non e applicabile con riguardo alle canne fumarie, per la dispersione dei fumi dalle caldaie, le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art 890 cod civ e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali (nella specie: l'art 57 del regolamento edilizio del comune di randazzo, il quale prescrive l'isolamento dei muri del fabbricato mediante intercapedine opportunamente ventilata), o, in Mancanza, alla distanza che, nel caso concreto risulti necessaria a preservare da pregiudizi il fondo del vicino. (Conf 4719/77, mass n 388333; (Conf 199/76, mass n 378856; (contra 3014/67, mass n 330735; (contra 1610/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 889, Cod. Civ. art. 890
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)