Sez. L, Sentenza n. 4497 del 10/07/1981 (Rv. 415209 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - FISSAZIONE DI UN APPOSITO TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - NUOVI DOCUMENTI - PRODUZIONE - FISSAZIONE DI UN APPOSITO TERMINE DA PARTE DEL GIUDICE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Tanto nel rito ordinario, a norma del secondo comma dell'art 345 cod proc civ, che nel rito del lavoro, a norma del secondo comma dell' art 437 (nuovo testo) cod proc civ (il cui divieto di nuovi mezzi di prova in appello concerne solo le prove 'costituendè e non anche le prove 'costituitè), la produzione di nuovi documenti in appello (cosi come in primo grado) ad opera della parte interessata non esige - a differenza dell'esibizione di cui all'art 210 cod proc civ - alcun specifico provvedimento del giudice, ne, quindi, la fissazione di un apposito termine.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)