Sez. 1, Sentenza n. 4234 del 20/06/1983 (Rv. 429162 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - REQUISITO DELLA NOVITÀ - PRESUPPOSTI - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - REQUISITO DELLA NOVITÀ - PRESUPPOSTI - ESTREMI.*
La produzione di documenti in appello, in base al principio della disponibilità delle prove in generale (art. 115 cod. proc. civ.) ed al tenore del successivo art. 345, non è soggetta ad autorizzazione del giudice, bensì postula, per la sua ritualità, che i documenti prodotti abbiano il requisito della novità, da valutare in relazione alla avvenuta loro esibizione o meno in primo grado, nel senso che debbono intendersi nuovi, ai fini della producibilità in secondo grado, quei documenti che non siano stati prodotti in primo grado, ovvero che lo siano stati, ma tardivamente, con la loro conseguente non utilizzazione da parte dei giudici in quel grado. (V 1495/83, mass n 426319; (V 4497/81, mass n 415209; (V 1598/81, mass n 412259; (V 3946/80, mass n 407843).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)