diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2874 del 23/04/1986 (Rv. 445911 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - ORARIO GIORNALIERO E SETTIMANALE - DETERMINAZIONE EFFETTUATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI CON RINVIO A PRASSI AZIENDALE - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DIRITTO DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445911-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - ORARIO GIORNALIERO E SETTIMANALE - DETERMINAZIONE EFFETTUATA DAI CONTRATTI COLLETTIVI CON RINVIO A PRASSI AZIENDALE - AMMISSIBILITÀ - EFFETTI - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DIRITTO DEL LAVORATORE - CONDIZIONI.*

La Determinazione del normale orario di lavoro giornaliero e settimanale, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 (otto ore al giorno e quarantotto ore alla settimana), può essere effettuata dai patti della contrattazione collettiva, oltre che in via diretta e preventiva, anche in via indiretta, mediante il rinvio a prassi aziendali, ivi incluse quelle che tengano conto delle mutevoli esigenze di un particolare settore lavorativo (nella specie, si trattava di dipendenti della radiotelevisione italiana con mansioni di assistenti alla regia e segretari di produzione) ne consegue che, in tale ipotesi, il compenso per lavoro straordinario può essere riconosciuto solo quando risulti superato l'orario ordinario contemplato da detta prassi, o comunque quello massimo di cui al citato decreto n. 692 del 1923. (V 6490/81, mass n 417328; (V 4908/79, mass n 401552).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)