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Sez. L, Sentenza n. 117 del 12/01/1987 (Rv. 449906 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI CON FUNZIONI DIRIGENZIALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449906-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - PRESTAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI CON FUNZIONI DIRIGENZIALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Rispetto ai dipendenti con funzioni dirigenziali - esclusi dalla applicabilità delle norme in tema di orario massimo normale di lavoro (art. 1, secondo comma, R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692) e dalle norme in tema di riposo domenicale e settimanale (art. 1, n. 4, legge 22 febbraio 1934 n. 370) - la mancata previsione, da parte della disciplina (legislativa, contrattuale o regolamentare) applicabile al rapporto, della durata massima della prestazione lavorativa non comporta che ad essi possano essere richieste - in violazione dei principi costituzionali circa la tutela della salute e l'adeguatezza della retribuzione - prestazioni lavorative senza alcun limite e senza alcun riconoscimento. Ne consegue, in particolare, che la maggiorazione per il lavoro straordinario ancorché non prevista dalla disciplina collettiva, compete, per la maggiore gravosità e la natura usurante della prestazione lavorativa (non altrimenti compensata), al dirigente o allo impiegato con funzioni direttive la cui prestazione lavorativa si sia protratta oltre l'orario normalmente osservato per prassi aziendale, mentre l'accertamento del giudice del merito circa il carattere gravoso ed usurante di tale prestazione - carattere la cui sussistenza non esige che l'attività del detto dipendente debba essere tale da determinarne la rovina fisica o psichica è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. (V 2874/86, mass n 445911; (V 2753/86, mass n 445798; (V 2374/86, mass n 445500; (V 1617/83, mass n 426452).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)