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Sez. 2, Sentenza n. 49964 del 14/11/2023 Ud. (dep. 15/12/2023) Rv. 285645 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Procedimento cartolare in appello - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Conclusioni scritte del Procuratore Generale - Mancata comunicazione al difensore - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. - Sussistenza - Specifico e concreto pregiudizio - Allegazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285645-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE

Nel giudizio di appello celebrato con le forme previste dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata trasmissione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore Generale non integra una nullità per violazione del diritto di difesa, in quanto, per il carattere tassativo delle nullità e per l'assenza di una specifica sanzione processuale, è necessario indicare il concreto pregiudizio derivato alle ragioni difensive. (Fattispecie in cui le conclusioni del Procuratore Generale contenevano la mera richiesta di conferma della sentenza di primo grado, sicché, in difetto della deduzione di un pregiudizio alle prerogative difensive, la Corte ha escluso che l'omessa comunicazione avesse prodotto concreto nocumento per il ricorrente).

Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis, Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)