Sez. 6, Sentenza n. 22919 del 24/04/2024 Ud. (dep. 06/06/2024) Rv. 286664-01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE | Rito cartolare - Termine per il deposito di conclusioni scritte - Perentorietà - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie in tema di tardivo deposito delle conclusioni del procuratore generale ex art. 23-bis, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE
Nel rito a trattazione scritta, i termini per il deposito delle conclusioni delle parti, pur in mancanza di espressa indicazione, devono ritenersi perentori, essendo imprescindibilmente funzionali a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenere conto delle conclusioni ai fini della decisione, fermo restando che l'imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un'effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all'esito del giudizio. (Fattispecie relativa ad inosservanza del termine per il deposito delle conclusioni del procuratore generale presso la corte di appello, previsto dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 2, Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)