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Sez. 1, Sentenza n. 13496 del 03/12/1999 (Rv. 531809 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Termini per l'esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 4 legge n. 117 del 1988 - Differente decorrenza in relazione alla esperibilità o meno di rimedi a carattere impugnatorio avverso i provvedimenti causativi di danno - Contrasto di tale disciplina con gli art. 3 e 24 Cost. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531809-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, l'art. 4 legge n. 117 del 1988 non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nel momento in cui prevede che l'azione risarcitoria sia esperibile, per i provvedimenti per i quali siano previsti rimedi a carattere impugnatorio, dal momento in cui non sia più possibile la rimozione di tali provvedimenti, e, per quelli per i quali tali rimedi non siano previsti, dall'esaurimento del grado del procedimento nel cui ambito si è verificato il danno, giacché non è inibito al legislatore regolare in modo non rigidamente uniforme i modi della tutela giurisdizionale e pertanto ricorrere a una disciplina differenziata in relazione a situazioni processuali oggettivamente diverse, tenuto conto che, in entrambi i casi, anche in relazione alla congruità del termine decadenziale correlato al momento di esperibilità dell'azione, gli interessati possono disporre di elementi sufficienti per valutare l'operato dei magistrati e quindi per attivare, nei termini legali, l'eventuale azione risarcitoria, così facendo valere il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)