diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6810 del 07/04/2016 (Rv. 640312 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Responsabilità civile dei magistrati - Termine di decadenza dall'azione - Art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 - Interpretazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2016-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640312-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine decadenziale dell'azione risarcitoria di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 decorre, nei casi in cui avverso l'atto o il provvedimento che si assume pregiudizievole non siano previsti rimedi, dal momento in cui si è esaurito il grado del procedimento nel cui ambito si è verificato "il fatto che ha cagionato il danno", che va inteso come fatto dannoso" e non come "danno conseguenza" poiché la verificazione del danno non rientra tra i requisiti di ammissibilità della domanda risarcitoria, sicché è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., dovendosi ritenere il termine biennale di decadenza così computato sufficientemente congruo da consentire agli interessati l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)