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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 94 del 1989

Decisione
decisa il 1989-02-22, depositata il 1989-03-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:94
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15187

  • Contenzioso tributario
  • Pendenza di giudizio penale, la cui decisione potrebbe influire sul processo tributario
  • Divieto, in deroga all'art. 3 cod. proc. pen. del 1930, della sospensione del processo tributario, pur nella riaffermazione della prevalenza del giudicato penale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 349/1987 e 432/1988; O. n. 988/1988 e 46/1989.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, promossi con quattro ordinanze emesse il 24 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto rispettivamente iscritte ai nn. 564, 565, 566 e 567 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con quattro ordinanze emesse il 24 giugno 1987 (pervenute il 27 settembre 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 del codice di procedura penale, la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto, creando ingiustificata disparità di trattamento tra contribuenti che pur indiziati di uno stesso reato possono o meno avvalersi del giudizio penale a seconda che per essi il processo penale si concluda prima di quello tributario o viceversa, in violazione anche del diritto di difesa; che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione; che questa è già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze n. 988 e n. 432 del 1988), senza che siano stati dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre la Corte a modificare il precedente orientamento;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, con modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Taranto con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze