Sez. 2, Sentenza n. 232 del 11/01/1989 Ud. (dep. 15/01/1990) Rv. 183012 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - ACCERTAMENTI DATTILOSCOPICI COMPIUTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - CARATTERE FORMALE E SOSTANZIALE DI PERIZIE - INSUSSISTENZA.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - ACCERTAMENTI DATTILOSCOPICI COMPIUTI DALLA POLIZIA GIUDIZIARIA - CARATTERE FORMALE E SOSTANZIALE DI PERIZIE - INSUSSISTENZA.*
Gli accertamenti dattiloscopici compiuti dalla polizia giudiziaria non hanno carattere formale, né sostanziale, di perizia esaurendosi nel rilevamento di impronte su oggetti e nel raffronto di esse con quelle già in possesso della polizia; quindi, in concreto, nell'accertamento di dati obiettivi che non presuppone un'indagine che debba essere sorretta da particolari cognizioni tecnico-scientifiche. Ne deriva che gli accertamenti in questione non richiedono il rispetto delle formalità prescritte dagli artt. 304 e seguenti cod. proc. pen.. (Conf mass n 163680; (Conf mass n 165267; (Conf mass n 180857).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)