Sez. 4, Sentenza n. 4254 del 02/02/1989 Ud. (dep. 22/03/1989) Rv. 180857 - 01
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA IN TEMA DI GARANZIE DIFENSIVE.*
PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA IN TEMA DI GARANZIE DIFENSIVE.*
Gli accertamenti dattiloscopici si esauriscono nel rilevamento delle impronte su oggetti e nel raffronto di esse con quelle lasciate dall'imputato indiziato, sicché tale attività non dà luogo ad un giudizio tecnico, ma solo ad un accertamento di dati obiettivi. Pertanto gli accertamenti dattiloscopici effettuati dalla polizia giudiziaria non hanno carattere né formale, né sostanziale di perizia e, conseguentemente, non sussiste l'Obbligo del preavviso al difensore e delle altre formalità previste dagli artt. 304 bis, ter e quater cod. proc. pen.. (Conf mass n 165267; (Conf mass n 163680).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)