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Sez. 2, Sentenza n. 3400 del 09/01/1984 Ud. (dep. 12/04/1984) Rv. 163680 - 01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - GARANZIE DIFENSIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - PERIZIA - CONDIZIONI - GARANZIE DIFENSIVE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163680-01

PROVA PENALE - IMPRONTE DIGITALI - INDAGINE DI POLIZIA GIUDIZIARIA - NATURA DI PERIZIA - ESCLUSIONE - GARANZIE DIFENSIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE - PERIZIA - CONDIZIONI - GARANZIE DIFENSIVE - NECESSITÀ.*

L'indagine dattiloscopica di polizia giudiziaria non ha il carattere di un'indagine tecnica equivalente ad una perizia, e pertanto non richiede la presenza del difensore né il deposito degli Atti. La relativa valutazione è riservata al giudice di merito, il quale, nel caso di contrasto o di dubbio sul metodo di rilevamento o sulla coincidenza degli elementi di confronto, deve avvalersi, se non gli sia possibile risolvere il caso con le sue cognizioni, dell'opera di un perito. Soltanto in tale ipotesi le nuove indagini disposte dal giudice devono svolgersi con l'osservanza di tutte le garanzie che la legge assicura all'imputato. (V mass n 155516; (Conf mass n 152085; (Conf mass n 155515).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 223 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 quater CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)