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Sez. 3, Sentenza n. 2804 del 09/04/1988 (Rv. 458425 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MOMENTO COSTITUTIVO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO DECRETO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458425-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MOMENTO COSTITUTIVO DEL GIUDIZIO DI APPELLO - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DEL PREDETTO DECRETO - CONSEGUENZE - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - ORDINE DI RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*

L'introduzione del giudizio di appello, nel rito del lavoro, consegue al tempestivo deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale mentre la nullità della successiva notificazione del ricorso medesimo e del decreto di fissazione dell'udienza per inosservanza del termine minimo di 25 giorni per la comparizione, fissato dall'art. 435, terzo comma, cod. proc. civ., non determina l'inammissibilità dell'impugnazione ma, in difetto di Costituzione dell'appellato, impone l'ordine di rinnovazione della notificazione stessa in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ., restando sanata da detta Costituzione, ancorché effettuata al solo scopo di far valere la nullità, (stante la certezza del raggiungimento dello scopo dell'atto), salva la facoltà dell'appellato di chiedere, allo atto della Costituzione, un rinvio dell'udienza per usufruire dello intero periodo previsto dalla legge ai fini di un'adeguata difesa. (V 3491/85, mass n 441123; (V 4088/84, mass n 436041; (Conf 4388/83, mass n 429300; (Conf 3822/82, mass n 421788).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)