Sez. 3, Sentenza n. 6630 del 15/12/1981 (Rv. 417483 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - IN GENERE - UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - INDICAZIONE DI UNA DOMENICA O DI ALTRO GIORNO FESTIVO - INVALIDITÀ DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - IN GENERE - UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE - INDICAZIONE DI UNA DOMENICA O DI ALTRO GIORNO FESTIVO - INVALIDITÀ DELLA CITAZIONE - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 82 disp. Att. Cod. proc. civ., l'indicazione di una domenica o di altro giorno festivo per l'udienza di prima comparizione non incide sulla validità dell'atto di citazione, dovendosi tale udienza ritenere rinviata di ufficio a quella immediatamente successiva tutte le volte che il giudice istruttore designato non tenga udienza nel giorno all'uopo fissato dall'attore, indipendentemente dalle ragioni di tale difetto e quindi anche nel caso in cui detto giorno sia festivo. (V 1980/76, mass n 380794).*
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 80, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 80, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 163, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 163, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 164, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 164, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)