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Sez. 1, Sentenza n. 1980 del 01/06/1976 (Rv. 380794 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - ERRATA - INDICAZIONE DI UN GIORNO FESTIVO - INVALIDITA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RINVIO D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1976-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380794-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - ERRATA - INDICAZIONE DI UN GIORNO FESTIVO - INVALIDITA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - RINVIO D'UFFICIO.*

L'indicazione di una domenica, o di altro giorno festivo, per la udienza di prima comparizione, non incide sulla validita dell'atto di citazione. In tale ipotesi, trova applicazione l'art 82 primo comma disp att cod proc civ, il quale, nello stabilire che, se nel giorno fissato per la prima comparizione delle parti il giudice designato non tiene udienza, questa si intende rinviata d'ufficio all'udienza di prima comparizione immediatamente successiva, assegnata allo stesso giudice, prescinde dal motivo della mancata udienza nel giorno fissato, e, pertanto, comprende il caso dell'indicazione di un giorno festivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 80, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 80, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 82, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 82

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)