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Sez. 2, Sentenza n. 3132 del 29/02/2012 (Rv. 621976 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Termine per la costituzione del convenuto in primo grado - Udienza di comparizione fissata in giorno festivo - Conseguenze - Riferimento al primo giorno seguente non festivo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621976-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO

In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestiva costituzione del convenuto in primo grado, a norma dell'art. 166 cod. proc. civ., necessaria per la proposizione di domande riconvenzionali e per la chiamata in causa di un terzo, nell'ipotesi in cui il giorno dell'udienza di comparizione indicato nell'atto di citazione sia festivo, deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 155, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 lett. B CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 168 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)