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Sez. 2, Sentenza n. 4499 del 10/04/2000 (Rv. 535495 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - IN GENERE | "Servitus non aedificandi" - Obbligo del proprietario del fondo servente - Contenuto - Tutela giudiziale della servitù - Esistenza di un effettivo pregiudizio arrecato con l'edificazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535495-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - IN GENERE

In tema di "servitus non aedificandi", il contenuto del diritto si concreta nel corrispondente dovere del proprietario del fondo servente di astenersi da qualsiasi attività edificatoria che abbia come risultato quello di comprimere o ridurre le condizioni di vantaggio derivanti al fondo dominante dalla costituzione di detta servitù, quale che sia, in concreto, l'entità di siffatta compressione o riduzione e indipendentemente dalla misura dell'interesse del titolare del diritto a far cessare impedimenti e turbative del medesimo; ne consegue che non è possibile subordinare la tutela giudiziale di una tale servitù, come, in genere, di ogni diritto reale, all'esistenza di un concreto pregiudizio derivante dagli atti lesivi, attesa l'assolutezza propria di tali situazioni giuridiche soggettive, tutelate da ogni forma di compressione o ingerenza da parte di terzi, col solo limite del divieto di atti emulativi e salva la rilevanza dell'entità del pregiudizio al solo fine della quantificazione dell'eventuale risarcimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1079

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)