Sez. 1, Ordinanza n. 22578 del 26/10/2009 (Rv. 610608 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Art. 366 - bis cod. proc. civ. - Portata - "Errores in procedendo" - Applicabilità - Abrogazione ad opera dell'art. 47 della legge n. 69 del 2009 - Retroattività - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
L'abrogazione dell'art.366-bis cod. proc. civ., operata dall'art.47 della legge 18 giugno 2009, n.69, non è retroattiva, né lo stesso art. 366-bis autorizza una distinzione tra i motivi d'impugnazione in diritto, con la conseguenza che é applicabile anche a quelli con i quali si deducano "errores in procedendo".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)