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Sez. 2, Sentenza n. 16941 del 20/06/2008 (Rv. 603734 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Ricorso fondato sull'esistenza di "errores in procedendo" - Formulazione del quesito di diritto - Necessità - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603734-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., deducendo l'esistenza di "errores in procedendo", la formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis cod. proc. civ. è necessaria solo se la violazione denunciata comporta necessariamente la soluzione di una questione di diritto; diversamente, ove l'inosservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di cassazione si chiede soltanto di riscontrare, attraverso l'esame degli atti di quel processo, la correttezza dell'attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile (nella specie, la S.C. ha esaminato nel merito ed accolto - sebbene non accompagnato dalla formulazione di un quesito di diritto - il motivo di ricorso incidentale col quale si lamentava l'omessa pronuncia, da parte del giudice di merito, su una domanda di risarcimento danni validamente proposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)