Sez. 3, Sentenza n. 2850 del 29/04/1980 (Rv. 406597 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO RISULTANTE PRIMA FACIE DIVERSO DA QUELLI CONSIDERATI DALLA NORMATIVA SPECIALE - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ACCERTAMENTI SULLA SCORTA DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - DIVIETO - FATTISPECIE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO RISULTANTE PRIMA FACIE DIVERSO DA QUELLI CONSIDERATI DALLA NORMATIVA SPECIALE - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - ACCERTAMENTI SULLA SCORTA DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - DIVIETO - FATTISPECIE.*
La Competenza della Sezione specializzata agraria non ricorre solo quando, in Sede di delibazione della causa ai fini della Competenza, risulti prima facie che il rapporto oggetto della controversia e diverso da quelli considerati dalla normativa speciale. Occorre, pertanto, che l'assoluta pretestuosita dell'eccezione d'incompetenza emerga dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo del reale oggetto della causa che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria Competenza, senza ulteriori indagini. A tali fini, non e, dunque, consentito compiere alcun accertamento sulla scorta delle risultanze processuali (come l'interpretazione di una scrittura privata), in quanto cio attiene al merito della controversia e presuppone gia esistente la Competenza del giudice. (nella specie, la SC ha, in particolare, ritenuto che rientrasse nella Competenza del giudice specializzato stabilire se i fabbricati di cui era stato chiesto il rilascio costituissero o meno pertinenze dei fondi colonici, malgrado la relativa lontananza e la non menzione degli stessi nella scrittura contrattuale, nonche statuire se, in concreto, per effetto della vendita separata di detti fabbricati, dovesse ritenersi perdurante ovvero venuto meno l'originario rapporto agrario in forza del quale era stato dai convenuti invocato il diritto alla proroga legale). (Conf 1130/78, mass n 390504; (Conf 748/78, mass n 390086).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)