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Sez. 3, Sentenza n. 1130 del 07/03/1978 (Rv. 390504 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO AGRARIO PROROGATO - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - INFONDATEZZA PRIMA FACIE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1978-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390504-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - DEDUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO AGRARIO PROROGATO - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - INFONDATEZZA PRIMA FACIE - CONFIGURABILITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI - DIVIETO.*

Perche il giudice possa ritenere prima facie infondata l'eccezione di incompetenza del giudice ordinario nel caso in cui le parti abbiano dedotto l'esistenza di un contratto agrario soggetto a proroga legale, occorre che l'assoluta pretestuosita di tali deduzioni emerga dalle stesse asserzioni delle parti, nel corso e nei limiti dell'esame delibativo del reale oggetto della controversia che il giudice deve compiere ai fini della verifica della propria Competenza, senza procedere ad ulteriori indagini. A tali fini, pertanto, non e consentito compiere alcun accertamento sulla scorta delle risultanze processuali (come l'interpretazione di una scrittura privata), in quanto cio attiene al merito della controversia e presuppone gia esistente la Competenza del giudice. (Conf 266/77, mass n 383796).*

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 1, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)