Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 21/01/2005 (Rv. 578796 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE | Trasporto per mare - Esatto adempimento - Estremi - Fattispecie.
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE
Lo spedizioniere che si obbliga a concludere un contratto di trasporto per via di mare di un particolare tipo di merce (nella specie due caldaie saldate su carrelli fissati sulla coperta della nave)deve adempiere al contratto non a mezzo di qualunque nave, ma deve verificarne l'idoneità a quel determinato carico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1739
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)