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Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 28/03/1995 (Rv. 491448 - 01)

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE | Responsabilità per l'operato dei terzi da lui incaricati del trasporto - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491448-01

MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE - OBBLIGHI - IN GENERE

La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendo su di sè i rischi dell'esecuzione, nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga a concludere con altri, in nome e per conto di chi gli ha dato l'incarico, il contratto di trasporto; con la conseguenza che non è configurabile una responsabilità dello spedizioniere per l'operato dei terzi da lui incaricati del trasporto, a norma dell'art. 1228 cod.civ., in quanto detti terzi non compiono (diversamente dai terzi contemplati in tale norma) un'attività che lo spedizioniere avrebbe dovuto eseguire in proprio, non formando essa oggetto di una sua obbligazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1693, Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1739, Cod. Civ. art. 1741

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)