Sez. 2, Sentenza n. 7594 del 30/08/1994 (Rv. 487805 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA | Contratto - Risoluzione per inadempimento - Corrispettivo - Restituzione - Debito di valuta - Rilevanza della svalutazione monetaria - Esclusione - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA
Con riguardo alla risoluzione del contratto per inadempimento, l'obbligo di restituire la somma ricevuta a titolo di corrispettivo costituisce debito di valuta e non di valore, insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di aver risentito, in conseguenza della svalutazione della stessa, un particolare pregiudizio risarcibile, ai sensi dell'art. 1224 cpv. cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)