Sez. 5, Sentenza n. 1610 del 12/04/1999 Cc. (dep. 18/05/1999) Rv. 213206 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione sulla congruità della pena e sulla valutazione delle circostanze - Necessità - Sussistenza - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di applicazione di pena su richiesta, poiché il giudice è comunque tenuto ad esplicitare i criteri seguiti per la valutazione della congruità della pena concordata tra le parti, lo stesso deve motivare, sia pure in maniera sintetica, in ordine alla eventuale concessione di attenuanti ed al conseguente giudizio di prevalenza formulato in ordine alle stesse, giudizio a seguito del quale è stato possibile contenere la sanzione entro il limite concordato tra imputato e PM. (Vedi Corte cost. sentenza 2 luglio 1990 nn. 313).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)