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Sez. 2, Sentenza n. 1710 del 28/03/1995 Cc. (dep. 05/04/1995) Rv. 201590 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere | Giudizio negativo sulla insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen. - Motivazione sul punto non specifica ed estremamente sintetica - Sufficienza - Applicazione della pena richiesta - Concessione di attenuanti generiche prevalenti - Motivazione specifica ed adeguata - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201590-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere

La motivazione della sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. può essere non specifica ed estremamente sintetica solo in relazione al giudizio negativo sulla insussistenza delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen.. Qualora, invece, si pervenga all'applicazione della pena in concreto richiesta dalle parti attraverso un giudizio positivo, quale la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, la motivazione della sentenza necessariamente deve essere specifica. (Nella fattispecie, relativa a rapina a mano armata ai danni di un istituto bancario, nel corso della quale era stato preso in ostaggio uno dei presenti, il G.I.P. aveva giustificato la concessione di attenuanti generiche prevalenti con l'ultimo comportamento processuale dell'imputato non identificabile nella confessione, in quanto necessitata dall'esito della videoregistrazione che aveva ripreso l'imputato stesso. La Corte di Cassazione, su ricorso del P.G. ha annullato la sentenza di applicazione della pena, ritenendo la motivazione generica quanto alla concessione delle attenuanti generiche e, comunque, mancante in ordine alla dichiarazione di prevalenza delle stesse).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)