Sez. 2, Sentenza n. 3169 del 07/05/1997 Cc. (dep. 22/09/1997) Rv. 208758 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Motivazione in ordine alla congruità della pena ed alla riconosciuta continuazione - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, una volta introdotto, ad opera della sentenza del 2 luglio 1990 n. 313 della Corte costituzionale, il principio della valutabilità, da parte del giudice, della congruità della pena richiesta, si impone comunque sul punto un obbligo di motivazione che non può essere soddisfatto con indicazioni succinte o addirittura con formula di stile nei casi in cui si manifesti un'assoluta sproporzione, in senso favorevole o sfavorevole all'imputato, fra il trattamento sanzionatorio irrogato e la gravità o il numero dei reati ovvero la personalità dell'agente, essendo necessario che il giudice evidenzi quei fattori che si ritengono prevalenti sugli altri e determinanti ai fini della dosimetria della pena; allo stesso modo è obbligo del giudice indicare i presupposti della ritenuta continuazione sia tra i reati contestati sia tra questi e quelli già giudicati con diversa sentenza. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento che aveva applicato una pena di mesi dieci di reclusione e la multa in ordine ad oltre centocinquanta episodi di truffa, falso ed appropriazione indebita, ritenuta la continuazione con altri fatti già giudicati, senza indicare i parametri di tale valutazione sia in ordine alla quantificazione della sanzione - giudicata all'evidenza sproporzionata per difetto - che all'individuazione dei presupposti della continuazione) (v. sez. I, c.c. 27 giugno 1997 n. 4453, in corso di massimazione)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)