Sez. L, Sentenza n. 7608 del 10/07/1991 (Rv. 473029 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione | Ricorso per Cassazione - Notificazione all'Ispettorato del lavoro emittente dell'ordinanza, costituitosi senza il tramite dell' Avvocatura dello Stato - Validità.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Impugnazione
Il ricorso per Cassazione avverso sentenza pronunziata dal Pretore in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa resa dall'Ispettorato del lavoro, ove questi siasi costituito senza il tramite dell'Avvocatura dello Stato, va notificato all'Ispettorato stesso presso il suo ufficio, ai sensi dell'art. 330 ultimo comma cod.proc.civ., e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato, considerato che l'art. 23 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, nello stabilire che detta opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento, assegna a tale autorità, per l'intero arco del procedimento, la legittimazione processuale, e, quindi, la qualità di destinataria degli atti del procedimento medesimo, in deroga al disposto dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)