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Sez. L, Sentenza n. 18595 del 05/12/2003 (Rv. 568661 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ricorso per cassazione - Notificazione all'Ispettorato del lavoro emittente dell'ordinanza, costituitosi senza il tramite dell'Avvocatura dello Stato - Validità.
Stato
decisa il 2003-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568661-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Il ricorso per Cassazione avverso sentenza pronunziata in sede di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa resa dall'Ispettorato del lavoro, ove questi siasi costituito senza il tramite dell'Avvocatura dello Stato, va notificato all'Ispettorato stesso presso il suo ufficio, e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato, considerato che l'art. 23 secondo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, nello stabilire che detta opposizione deve essere notificata all'autorità che ha emesso il provvedimento, assegna a tale autorità, per l'intero arco del procedimento, la legittimazione processuale, e, quindi, la qualità di destinataria degli atti del procedimento medesimo, in deroga al disposto dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)