Sez. 1, Sentenza n. 9370 del 07/06/1985 Ud. (dep. 19/10/1985) Rv. 170767 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - PENA DETERMINATA TRA IL MINIMO ED IL MASSIMO - ESTREMI.*
PENA - DETERMINAZIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - PENA DETERMINATA TRA IL MINIMO ED IL MASSIMO - ESTREMI.*
Nell'adeguamento della pena al reato, l'Obbligo della motivazione deve ritenersi sufficientemente osservato allorquando il giudice, nel determinare una pena intermedia tra il minimo e il massimo, dichiari di ritenere equa la misura della pena prescelta nel caso concreto, perché ciò vale a far ritenere che egli ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.. (V mass n 160599).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)