Sez. 2, Sentenza n. 8192 del 11/03/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160599 - 01
PENA - DETERMINAZIONE - IN MISURA INTERMEDIA TRA MINIMO E MASSIMO EDITTALE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
PENA - DETERMINAZIONE - IN MISURA INTERMEDIA TRA MINIMO E MASSIMO EDITTALE - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
L'adeguamento della pena nella sua concretezza costituisce più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, per cui, quando il giudice fissa la pena in una misura intermedia tra il minimo ed il massimo, ritenendola adeguata, ciò vale a far ritenere che egli abbia considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Conf mass n 154033).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)