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Sez. 2, Sentenza n. 10985 del 09/03/1988 Ud. (dep. 14/11/1988) Rv. 179693 - 01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - PENA INTERMEDIA TRA MINIMO E MASSIMO EDITTALE - MOTIVAZIONE - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1988-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179693-01

PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - PENA INTERMEDIA TRA MINIMO E MASSIMO EDITTALE - MOTIVAZIONE - ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO - ESTREMI.*

Il trattamento sanzionatorio è riservato - nel complesso - ai poteri discrezionali del giudice di merito, il quale adempie allo Obbligo della motivazione, allorché dichiara nell'applicare una pena intermedia tra minimo e massimo edittale, di ritenere adeguata la misura della pena prescelta, in concreto, siccome ciò implica una valutazione globale di tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.. (Conf mass n 170767; (Conf mass n 168287).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)