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Sez. 2, Sentenza n. 1801 del 08/07/1964 (Rv. 302574 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE) - REVISIONE - ERRORI ESSENZIALI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1964-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302574-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE PROPORZIONALE DEL VALORE DELLE SINGOLE PROPRIETA ESCLUSIVE (MILLESIMAZIONE) - REVISIONE - ERRORI ESSENZIALI - NOZIONE.*

Costituiscono errori essenziali, e possono, quindi, dar luogo a revisione delle tabelle millesimali, in materia di condominio di edificio(a norma dell'art. 69, n. 1 disp.Att.Cod.civ., gli errori che attengano alla Determinazione degli elementi necessari per il calcolo del valore dei singoli appartamenti (quali l'estensione, l'altezza, la ubicazione, l'esposizione, ecc.), siano errori di fatto (ad esempio, erronea convinzione che un singolo appartamento abbia un'estensione diversa da quella effettiva), siano errori di diritto (ad esempio, erronea convinzione che nell'accertamento dei valori debba tenersi conto di alcuni degli elementi che, a norma dell'art. 68, ult. Comma, disp. Att.Cod.proc.civ., sono irrilevanti a tale effetto), non possono, invece, qualificarsi essenziali gli errori determinati soltanto dai criteri piu o meno soggettivi con cui la valutazione dei singoli elementi necessari per la stima sia stata compiuta, poiche l'errore di valutazione, in se considerato, non puo mai essere ritenuto essenziale, in quanto non costituisce un errore sulla qualita della cosa a norma dell'art. 1429, n. 2cod.Civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)