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Sez. 2, Sentenza n. 4734 del 21/07/1988 (Rv. 459581 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - ERRORE DETERMINANTE LA REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI E NON L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI APPROVAZIONE DI ESSE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459581-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMAZIONE) - ERRORE DETERMINANTE LA REVISIONE DELLE TABELLE MILLESIMALI E NON L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO DI APPROVAZIONE DI ESSE - NOZIONE.*

In tema di condominio di edifici, l'errore che ai sensi dell'art. 69 disp. Att. Cod. civ. determina la revisione delle tabelle millesimali consiste non nell'errore che con riguardo all'atto di approvazione delle tabelle stesse vizia il consenso del condomino, come disciplinato dagli artt. 1428 e segg. cod. civ., ma nella obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, atteso che nell'art. 69 cit. L'errore non viene riferito al consenso del condomino all'approvazione della tabella bensì obiettivamente ai valori in essa contenuti, comportandone la revisione e non l'annullamento dell'atto di approvazione. (V 116/82, mass n 417808; (V 1801/64, mass n 302574).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)