Sez. U, Sentenza n. 663 del 20/01/1992 (Rv. 475389 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione | Imprese esercenti un'unica attività - Controversia per l'inquadramento, agli effetti previdenziali, in categorie diverse da quelle individuate dall'I.N.P.S. - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione - Imprese esercenti attività plurime, rientranti in settori economici diversi - Inquadramento agli effetti predetti - Controversie relative - Giudice amministrativo - Giurisdizione - Devoluzione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione
Anche con riguardo al regime successivo all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989 n. 88, è soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa da un'associazione sindacale di parte imprenditoriale, al fine di ottenere l'accertamento del diritto delle imprese ad essa aderenti di essere inquadrate, agli effetti previdenziali, in categorie diverse da quella individuata dall'I.N.P.S., trattandosi di situazioni disciplinate direttamente dalla legge (art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 88), rispetto alle quali l'atto di inquadramento dell'ente previdenziale ha valore meramente ricognitivo di qualità normativamente predeterminate, anche quando assuma la forma di una circolare vincolante per gli organi destinatari. Viceversa ove si tratti non già di classificazione disposta dall'istituto sulla base delle categorie prestabilite direttamente dalla legge ed in relazione ad imprese esercenti un'unica attività, ma dell' inquadramento di imprese esercenti attività plurime, rientranti in settori economici diversi, il potere di aggregazione all'una o all'altra categoria, costituendo espressione di discrezionalità amministrativa spettante al Ministro del Lavoro, esclude le presenze di diritti soggettivi delle dette imprese cui competono, invece, in materia soltanto interessi legittimi tutelabili davanti al giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 33, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)